Danni subiti al ristorante: chi paga? L’avvocato risponde

La Cucina Italiana

I danni subiti al ristorante sono un bel problema. Vi è mai capitato, per esempio, che un cameriere vi abbia irrimediabilmente macchiato la giacca rovesciando una portata? Vi è mai successo di scivolare e cadere su un pavimento bagnato non segnalato? Non sono gli unici casi possibili: capita anche – e non di rado – di stare malissimo per un’intossicazione dopo un pranzo o una cena preparati con ingredienti andati a male; oppure semplicemente pericolosi per intolleranti e allergici. Come comportarsi? È possibile essere risarciti almeno a livello economico? E, soprattutto, cosa sono per la legge i «danni subiti al ristorante»? Lo abbiamo chiesto all’avvocato Elia Ceriani.

Cosa vuol dire “danni subiti”?

«I danni subiti al ristorante possono essere di vario tipo», chiarisce subito l’avvocato Ceriani. «Il primo caso riguarda i danni legati al mancato rispetto del contratto di ristorazione, in base al quale il ristoratore deve garantire anzitutto la sicurezza alimentare dei suoi clienti. Gli esempi sono diversi: il più frequente sono proprio le intossicazioni provocate da ingredienti scaduti o, tra gli altri, da ingredienti pericolosi per i soggetti allergici che non sono stati segnalati. In questo caso non c’è dubbio: il ristoratore deve risarcire». Ma i casi sono potenzialmente infiniti: anche cadere da un gradino o da un pavimento bagnato facendosi male è un altro tra questi. «In questo caso si parla di responsabilità “extracontrattuale”: il ristoratore ne risponde solo se non ha rispettato l’obbligo di segnalarle. Per intenderci: se c’è un cartello a indicare il gradino o il pavimento bagnato, non deve ripagare eventuali danni subiti dal cliente», dice l’avvocato Ceriani.  

Se il danno è provocato dal cameriere, chi paga?

«Il ristoratore» dice Ceriani, «è sempre responsabile dei danni provocati dai propri dipendenti: ha il dovere di permettere ai suoi ospiti di poter mangiare in modo tranquillo e senza rischi. Un esempio da scuola è una recente sentenza della Cassazione che ha ribaltato il giudizio di primo grado del Tribunale condannando il ristoratore a un risarcimento per via di un’ustione provocata a una bambina da una pizza rovesciata dal cameriere dopo essere stato urtato a sua volta da un bambino. Secondo la Suprema Corte, infatti, il proprietario del ristorante avrebbe dovuto preventivare il rischio, considerato il caos che c’era in quel momento nel suo locale». Questo è un caso limite, dà un’idea di quanto numerosi possano essere gli esempi, ed è la riprova del fatto che è sempre il gestore del locale a pagare. Anche in caso di danni meno ingenti, ma potenzialmente più frequenti, come quello citato all’inizio della giacca macchiata dal personale durante il servizio. Però attenzione: «Se la responsabilità è del cameriere ovviamente il cliente ha diritto alla pulizia, ma non a un capo nuovo a meno che non dimostri, con uno scontrino, di averlo appena comprato», puntualizza l’avvocato. «Se il capo è irrimediabilmente rovinato si applicano le regole dell’usura: il risarcimento è sempre proporzionato al danno subito e, quindi, al tempo effettivo in cui il capo è stato utilizzato».

Quando si può chiedere il risarcimento?

Non è piacevole avviare un iter per il risarcimento danni: richiede tempo e denaro. Perciò è sempre meglio tentare di risolvere tutto in modo amichevole e rispettoso. «Si può chiedere il risarcimento ogni volta che c’è un incidente e il ristoratore si sottrae alla responsabilità» conferma l’avvocato Ceriani.

Quali sono i danni risarcibili?

Quali sono, di preciso, i danni risarcibili? «Tutti quelli che dipendono da fatti, questioni oggettive. Per esempio l’ustione della bimba citata prima, l’intossicazione, la giacca sporcata con la salsa. Non è risarcibile, per intenderci, un cliente che si lamenta per aver trascorso una brutta serata a causa di un servizio che ritiene scadente» spiega l’esperto.

Chi è obbligato a risarcire?

«Dato che ne è responsabile, è sempre il ristoratore a dover pagare per il danno. In teoria dovrebbe essere assicurato. Del resto» fa notare l’avvocato, «è sempre un’ottima cosa avere una polizza per tutelarsi da ogni problema».

Cosa succede se i danni, invece, li provocano i clienti?

Non è detto che sia sempre il cliente a subire. Anzi, a sua volta il cliente può essere responsabile di danni, piccoli o grandi. Esempi? Si può rompere una sedia, inciampare in una vetrina facendola cadere, rovesciare il piatto sull’abito del cameriere. Cosa succede? «L’inverso: è il cliente a dover pagare il ristoratore. Però vige sempre la regola dell’usura: se si rompe una vetrina, non si è tenuti a comprarne una nuova, ma a pagare per il danno provocato. La cifra è sempre proporzionale. Naturalmente è una scelta del ristoratore non chiedere il risarcimento danni al cliente, soprattutto per piccoli importi».

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